Art. 2.

      1. In conseguenza di quanto stabilito all'articolo 1 e al fine di equiparare il trattamento economico e giuridico nell'ambito del personale che svolge analoghe funzioni di polizia giudiziaria, all'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,»;

          b) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «le guardie di finanza,» sono inserite le seguenti: «il personale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,».

 

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